Inauguriamo, con la pubblicazione di questo articolo, una rubrica su temi di interesse per i nostri connazionali residenti in Spagna.
Il divorzio dei cittadini italiani in Spagna e gli effetti giuridici
Va precisato anzitutto che l’ordinamento giuridico spagnolo prevede la possibilità di accedere al divorzio senza che i coniugi debbano preliminarmente separarsi come previsto dalla legislazione italiana. È sufficiente che uno dei coniugi non desideri la prosecuzione del rapporto coniugale per avere il diritto di richiedere ed ottenere il divorzio, senza che il coniuge convenuto possa opporre alcunché, essendo sufficiente che siano trascorsi tre mesi dalle nozze.
Chiarito quanto sopra, evidenzia che il procedimento di divorzio può essere contenzioso perché azionato da un solo coniuge, oppure promosso da entrambi i coniugi tramite domanda congiunta e, una volta pronunciato dall’autorità giudiziaria adita, ne conseguono una lunga serie di effetti sul piano civile, patrimoniale, successorio e sull’affidamento dei figli.
La domanda di divorzio contenzioso si propone dinanzi al tribunale del luogo di residenza dei coniugi, oppure dinanzi al tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi in Spagna se uno di essi vi risiede ancora ovvero, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio oppure davanti al tribunale della residenza abituale dell’attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda di divorzio. Unita alla domanda deve allegarsi necessariamente una proposta contenente le condizioni del divorzio e, nel contempo, possono essere richieste le misure urgenti riguardanti l’affidamento dei figli, la casa coniugale e l’assegno divorzile e di mantenimento dei figli.
Il divorzio congiunto è rimesso alla competenza del tribunale di residenza abituale di uno dei coniugi e la domanda va corredata con un accordo transattivo che raccoglie gli accordi raggiunti dai coniugi.
La legge processuale applicabile è sempre quella spagnola mentre per la risoluzione delle controversie i coniugi cittadini italiani possono richiedere l’applicazione della legge italiana.
In entrambi i casi è necessario allegare alla domanda di divorzio una serie di documenti, precisamente, l’estratto integrale dell’atto di matrimonio, il certificato di residenza, lo stato di famiglia e la dichiarazione dei redditi degli ultimi anni.
Inoltre, la normativa spagnola accorda ai coniugi la possibilità di divorziare davanti al notaio alle seguenti condizioni: a. che la domanda di divorzio sia congiunta; b. che siano trascorsi tre mesi dalla celebrazione del matrimonio; c. che i coniugi abbiano stabilito di comune accordo le condizioni economiche-patrimoniali che regoleranno la fine del loro vincolo matrimoniale (ad esempio, attribuzione e gestione dei beni comuni, assegno divorzile, casa coniugale); c. che non vi siano figli minori e che quelli maggiorenni siano consenzienti rispetto alle condizioni che li possano pregiudicare.
Le disposizioni in materia di separazione e divorzio e gli effetti giuridici sono pienamente applicabili a tutti i matrimoni contratti tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso.
In conseguenza del divorzio si determina, oltre alla cessazione dell’obbligo della convivenza e dell’assistenza reciproca tra i coniugi, lo scioglimento del vincolo matrimoniale e del regime patrimoniale. La liquidazione dei beni comuni si richiede nell’ambito di un autonomo procedimento di scioglimento della comunione.
Alternativamente al divorzio, i coniugi possono decidere di ottenere la separazione legale, con le medesime conseguenze giuridiche del divorzio in ordine alla cessazione della convivenza. La sentenza di separazione non determina lo scioglimento del vincolo coniugale come avviene nel divorzio.
Contro le sentenze pronunciate in Spagna nei procedimenti di separazione, divorzio e annullamento si può ricorrere in appello.
Le sentenze di divorzio emesse dagli organi giurisdizionali spagnoli hanno piena efficacia nell’ordinamento giuridico italiano. ( N.D.R: Trascrizione divorzio in Italia).
Avv. Maria Eugenia Alvarez Gonzalez
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