Si informa che il regio decreto legge n. 11/2020, del 31 marzo, che adotta urgenti misure complementari in campo sociale ed economico per far fronte a COVID-19, regola il sussidio eccezionale di disoccupazione dovuto alla fine di un contratto temporaneo. I lavoratori che hanno avuto un contratto a tempo determinato di almeno due mesi di durata possono beneficiare di questo sussidio, anche quando il contratto è scaduto prima del 02/04/2020, data di entrata in vigore del regio decreto legge 11/2020, a condizione che sia avvenuta dopo il 14/03/2020, data di entrata in vigore del regio decreto 463/2020, del 14 marzo.
Requisiti
Il lavoratore deve soddisfare i seguenti requisiti:
Essere registrati come persone in cerca di lavoro nei servizi pubblici per l’impiego e firmare l’impegno dell’attività. Durante la validità dello stato di allarme, la registrazione come persona in cerca di lavoro sarà effettuata d’ufficio dal servizio pubblico di collocamento competente, su richiesta della SEPE.
Non avere i contributi necessari per accedere a un’altra indennità di disoccupazione o sussidio.
Avere cessato involontariamente, a decorrere dal 15 marzo 2020, un contratto per un terzo per una durata specifica durante la quale vi era l’obbligo di contribuire per la disoccupazione e la cui validità è stata pari o superiore a due mesi.
Mancanza di entrate, di qualsiasi natura, superiore al 75% del salario minimo interprofessionale, esclusa la parte proporzionale di due pagamenti straordinari. (Importi per quest’anno).
Non essere beneficiario di alcun reddito minimo, reddito di inclusione, stipendio sociale o aiuti simili concessi da qualsiasi Pubblica Amministrazione.
Non lavorare a tempo pieno o come autonomo alla data di risoluzione del contratto o alla data di nascita della sovvenzione eccezionale.
Applicazione
Il lavoratore compilerà il modulo di pre-domanda per i singoli benefici disponibili presso l’ufficio elettronico SEPE, che avrà effetti applicativi provvisori e lo invierà all’ente di gestione attraverso lo stesso ufficio.
Allo stesso modo, il modulo può essere presentato con le modalità stabilite dall’articolo 16 della legge 39/2015, del 1 ° ottobre, della procedura amministrativa comune delle pubbliche amministrazioni. Ad esempio qualsiasi Oficinas de Correos.
Il periodo di deposito inizierà il 5 maggio e terminerà il giorno in cui un mese è dovuto dalla data in cui termina la validità della dichiarazione di stato di allarme, entrambi inclusi. Se viene presentato al di fuori del periodo indicato, verrà considerato non presentato.
Durata e importo
Il diritto al sussidio straordinario nascerà dal giorno successivo a quello in cui è scaduto il contratto di lavoro a tempo determinato. Nel caso in cui il periodo corrispondente alle ferie retribuite annuali non sia stato goduto prima della cessazione del rapporto di lavoro, la nascita del diritto avrà luogo dopo la scadenza di tale periodo.
La durata sarà di un mese, espandibile se così determinato dal regio decreto legge e non potrà essere ricevuto in più di un’occasione.
La sovvenzione eccezionale consisterà in un aiuto mensile dell’80% dell’indicatore del reddito pubblico a effetti multipli (IPREM) in vigore e il suo pagamento sarà effettuato dal Servizio per l’impiego dello Stato pubblico a partire dal mese successivo alla domanda.
I contributi accreditati dal lavoratore corrispondenti al lavoro a tempo determinato estinto e il primo, se del caso, saranno considerati utilizzati per il riconoscimento della sovvenzione eccezionale e, pertanto, non possono essere presi in considerazione, se del caso, per il riconoscimento di un beneficio futuro.