Il termine di presentazione delle domande di Reddito di emergenza è stato prorogato al 31 luglio 2020.
Lo stabilisce l’articolo 2 del decreto legge 16 giugno 2020, n. 52 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 151 del 16 giugno 2020), in deroga a quanto stabilito dal precedente decreto n. 34/2020, che aveva fissato la scadenza al 30 giugno 2020.
Si ricorda che la domanda può essere presentata all’Inps attraverso i seguenti canali:
- online, dal sito www.inps.it, autenticandosi con PIN, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e CIE (Carta di Identità Elettronica);
- tramite i servizi offerti dai CAF e dai Patronati
Cosa è il REM
- E una misura di sostegno straordinaria al reddito denominato Reddito di emergenza
(“Rem”), riconosciuta ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in
conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, come previsto dall’art 82
decreto legge n.34 del 19 maggio 2020. - Si ricorda a tutti gli italiani che sono rientrati dall’estero ed erano iscritti all’AIRE che non è richiesto ai fini del diritto al REM alcun requisito minimo di residenza in Italia, a differenza del Reddito di cittadinanza per cui è necessario aver risieduto in Italia nei due anni immediatamente precedenti alla domanda.Il sostegno economico è erogato per due mensilità. L’importo mensile da 400€ può
arrivare a 800€ a seconda del numero dei componenti il nucleo familiare.Nel caso in cui nel nucleo famigliare sia presente un componente disabile grave o in
stato di non autosufficienza l’importo massimo del Rem può arrivare a 840
Requisiti richiesti:
• residenza in Italia;
• il nucleo famigliare:
◦ ha un ISEE inferiore a 15.000 €;
◦ ha un patrimonio mobiliare (al 31.12.2019) inferiore a a 10.000€ (fino ad un massimo di 20.000€ in base al nucleo famigliare e a € 25.000 se presenti un disabile grave o non autosufficiente);
◦ ha un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore all’importo del REM spettante.
Non hanno diritto al Rem le persone che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, nonché coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti di cui al primo periodo, il parametro della scala di equivalenza non tiene conto di tali soggetti.
Il REM non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di titolari di:
• pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
• reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza;
• contratto di lavoro dipendente con retribuzione lorda superiore al Rem spettante.
Non accedono inoltre al REM i nuclei famigliari con lavoratori che percepiscano o abbiano percepito l’indennità da emergenza epidemiologica da COVID-19 appartenenti alle seguenti categorie:
lavoratori autonomi iscritti alle gestioni INPS
liberi professionisti titolari di partita IVA iscritti alla Gestione Separata
lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
iscritti alla Gestione Separata
lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali
lavoratori dello spettacolo
lavoratori agricoli
lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del
turismo e degli stabilimenti termali
lavoratori intermittenti
lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie
incaricati alle vendite a domicilio
lavoratori domestici.