Una nota dei parlamentari del Pd eletti nella ripartizione Europa su iscrizione all’Aire e dichiarazione dei redditi.
ROMA – La senatrice del Pd Laura Garavini e i deputati democratici eletti nella ripartizione Europa Angela Schirò e Massimo Ungaro ribadiscono in una nota la necessità per i residenti all’estero non iscritti all’Aire di dichiarare i redditi percepiti all’estero anche in Italia.
“Tanti connazionali, pur vivendo e lavorando all’estero, non si iscrivono all’Aire. Spesso poi, dal punto di vista fiscale, ritengono di non incorrere in errore, nella misura in cui denunciano solo al fisco straniero, locale, i redditi lì percepiti. Senza dichiararli, come invece impone la legge, anche al Fisco italiano – scrivono Garavini, Schirò e Ungaro.
“Nuovamente, con una recente sentenza (n.16634/2018), la Corte di Cassazione ha ribadito l’obbligo di dichiarare i redditi percepiti all’estero se si è residenti fiscalmente in Italia. Infatti – precisa la nota, – partendo dal caso di un lavoratore italiano che svolgeva la propria attività lavorativa nel Regno Unito, senza essere iscritto all’Aire, e pagava le relative imposte solo nel Regno Unito, la Corte ha stabilito che il Fisco italiano può accertare i redditi prodotti all’estero, qualora il diretto interessato sia ancora residente fiscalmente in Italia. Questo avviene là dove non risulti ancora la sua cancellazione dall’anagrafe del Comune italiano perché non iscritto o iscritto tardivamente all’Aire”.
“In sostanza – spiegano gli esponenti democratici – viene ribadito che la residenza anagrafica costituisce presunzione assoluta di residenza fiscale e il trasferimento della residenza all’estero non fa testo fino a quando non risulti la cancellazione dall’anagrafe di un Comune italiano. Pertanto, se l’iscrizione all’Aire avviene tardivamente e il contribuente risulta iscritto nelle anagrafi dei residenti in Italia per la maggior parte del periodo d’imposta, per quell’anno deve essere considerato residente in Italia, nonché soggetto passivo d’imposta in Italia”.
“La conseguenza, prevista dalla stessa Corte di Cassazione, è che i soggetti residenti fiscalmente in Italia devono provvedere ad inserire nella propria dichiarazione dei redditi anche i redditi esteri che ottengono durante il periodo d’imposta, ovunque prodotti. In caso contrario – avvertono Garavini, Schirò e Ungaro – rischiano la doppia imposizione fiscale senza possibilità di detrarre le tasse pagate all’estero dall’imponibile italiano”. (Inform)
Qui una utile guida della Agenzia delle Entrate
Per maggiori informazioni e scadenze, consultare il sito della Agenzia delle Entrate
Oggi è più comodo e facile iscriversi all’AIRE mediante il portale dei Servizi Consolari Online FAST IT
In relazione al modello di dichiarazione più utilizzato in assoluto, il 730, le scadenze 2018 da segnare in agenda sono:
- il 7 luglio per i contribuenti che presentano il modello 730 tramite il proprio sostituto d’imposta
- il 23 luglio per i contribuenti che, avvalendosi della dichiarazione precompilata, provvedono direttamente all’invio telematico del modello 730 e per coloro che si avvalgono di un CAF dipendenti o un professionista abilitato a prestare assistenza fiscale (dottore commercialista, esperto contabile o consulente del lavoro).
Le scadenze valgono sia per il 730 ordinario che per quello precompilato. Il 730 è il modello per la dichiarazione dei redditi dedicato ai lavoratori dipendenti e pensionati. L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione anche quest’anno, in una specifica area del suo sito internet, il 730 precompilato, una dichiarazione dei redditi precompilata con diversi dati già inseriti – dalle spese sanitarie a quelle universitarie, dalle spese funebri ai premi assicurativi, dai contributi previdenziali ai bonifici per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, e altro ancora – a cui si accede utilizzando il codice Pin dei servizi telematici (Fisconline) oppure un’identità SPID (Sistema Pubblico dell’Identità Digitale) o anche utilizzando anche le credenziali dispositive rilasciate dall’Inps o una Carta nazionale dei servizi. A partire dal 15 aprile, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei lavoratori dipendenti e dei pensionati il modello 730 precompilato sul suo sito internet. Chi lo accetta senza apportare modifiche non dovrà più esibire le ricevute che attestano oneri detraibili e deducibili e non sarà sottoposto a controlli documentali.
Il contribuente che riceve il modello 730 precompilato non è obbligato ad utilizzarlo. Può infatti presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie (utilizzando il modello 730 o il modello REDDITI.