ITALIANI ALL’ESTERO – COVID-19 /DECRETO CURA – (2020-04-24)
Con l’approvazione odierna del decreto “cura Italia” alla Camera, le disposizioni relative ai commi da 4 bis a 4 quater dell’Articolo 72, relativo alle “Misure per l’internazionalizzazione del sistema Paese e potenziamento dell’assistenza ai connazionali all’estero in situazione di difficoltà finanziaria a valere sull’articolo 126 del presente decreto legge, sono legge.
Ricordiamo che i tre commi – da 4-bis a 4-quater i quali prevedono in particolare:
il comma 4-bis stanzia:
– 1 milione per l’anno 2020 per le misure a tutela degli interessi italiani e della sicurezza dei cittadini all’estero in condizioni di emergenza e
– 4 milioni per l’anno 2020 per le misure di assistenza ai cittadini all’estero in condizioni di indigenza o di necessità.
A tale ultimo riguardo, comma 4-ter autorizza, fino al 31 luglio 2020, l’erogazione dei sussidi – nei limiti dell’importo complessivo di spesa predetto – senza promessa di restituzione anche a cittadini non residenti nella circoscrizione consolare.
Il comma 4-quater reca la copertura finanziaria degli oneri di cui ai precedenti commi 4-bis – 4-ter.
Nel dettaglio, il comma 4-bis autorizza nello stato di previsione del MAECI:
a) la spesa di euro 1 milione per l’anno 2020 ad integrazione delle misure per la tutela degli interessi italiani della e della sicurezza dei cittadini presenti all’estero in condizioni di emergenza, ivi inclusa la protezione del personale dipendente di amministrazioni pubbliche in servizio, anche temporaneamente, al di fuori del territorio nazionale;
b) la spesa di euro 4 milioni per l’anno 2020 ad integrazione delle misure per l’assistenza ai cittadini all’estero in condizioni di indigenza o di necessità, ai sensi degli articoli da 24 a 27 della disciplina sull’Ordinamento e funzioni degli uffici consolari (D.Lgs. n. 71/2011, articoli 24-27). A tale ultimo riguardo, comma 4-ter autorizza, fino al 31 luglio 2020, l’erogazione dei sussidi – nei limiti dell’importo complessivo di spesa predetto – senza promessa di restituzione anche a cittadini non residenti nella circoscrizione consolare.
La disciplina di cui al richiamato D.Lgs. n. 71/2011, articoli 24-27, prevede che l’ufficio consolare può concedere, ai cittadini che versano in stato di indigenza, nei limiti delle disponibilità fissate annualmente dal MAECI, sussidi e,in via eccezionale, erogazioni in danaro, in caso di comprovata urgenza, nel caso vi sia uno stato di occasionale grave necessità non altrimenti fronteggiabile.
Inoltre, in casi eccezionali, il capo dell’ufficio consolare può chiedere l’imbarco, per il rimpatrio di cittadini, al comandante di nave od aeromobile militari nazionali.
Il comma 4-quater reca la copertura finanziaria degli oneri di cui ai precedenti commi 4-bis – 4-ter, pari a 5 milioni per l’anno 2020, disponendo che ad essa si provveda attraverso corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, nel bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del MEF per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al MAECI.
Fonte:(24/04/2020-ITL/ITNET) http://www.italiannetwork.it/news.aspx?ln=it&id=61668