“I cittadini in possesso di laurea che rientrano in Italia dopo aver lavorato o studiato all’estero, con regolare iscrizione Aire, hanno diritto ad una particolare agevolazione fiscale: la riduzione del 50% della base imponibile Irpef.
Il beneficio fiscale spetta a partire dall’anno in cui avviene il trasferimento della residenza fiscale e per i 4 anni successivi”. In una recente risposta dell’Agenzia delle Entrate ad un quesito di un lavoratore italiano rientrato in Italia dopo un breve periodo di lavoro e di residenza in Svizzera.
L’Agenzia, “con una Risoluzione (n. 51/E del 6 luglio 2018) ha nuovamente chiarito quali sono i requisiti per poter usufruire dell’abbattimento dell’imponibile fiscale (previsto dall’articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 a favore dei lavoratori che rientrano in Italia e che sono in possesso di un titolo di laurea). L’interpellante aveva riferito che nell’agosto del 2015 aveva trasferito la propria residenza in Svizzera e aveva fatto richiesta di iscrizione all’Aire; nell’ottobre dello stesso anno aveva cominciato a lavorare per una società di Zurigo (lavoro durato 24 mesi) e quindi nel settembre del 2017 aveva di nuovo trasferito la propria residenza in Italia intraprendendo un nuovo rapporto lavorativo con una società italiana a partire dal mese successivo”.
“L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il soggetto, in quanto cittadino dell’Unione Europea in possesso di un titolo di laurea che ha svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente fuori dall’Italia per almeno ventiquattro mesi ha diritto alla concessione di incentivi fiscali sotto forma di imponibilità del reddito prodotto in Italia nella misura del 50 per cento”.
“Il Decreto succitato prevede al comma 2 dell’art. 16 che sono destinatari del beneficio fiscale i cittadini dell’Unione europea (o di uno Stato extraeuropeo con il quale risulti in vigore un accordo fiscale) i quali sono in possesso di un titolo di laurea e hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, oppure hanno svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream”.
L’ articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 introdotto dal Governo Renzi (Ministro dell’Economia Padoan) ha disciplinato il regime speciale per i lavoratori rimpatriati, al fine di incentivare il trasferimento in Italia di lavoratori con alte qualificazioni e specializzazioni”. (Fonte Aise che riporta un comunicato del 17 luglio 2017 della senatrice Laura Garavini e i deputati Angela Schirò e Massimo Ungaro,)