MODALITA’ DI VOTO ALL’ESTERO PER CORRISPONDENZA
Per cosa si vota?
Si vota nella Circoscrizione Estero per eleggere 8 membri della Camera dei Deputati e 4 membri del Senato della Repubblica.
• Nella Ripartizione Europa si vota per eleggere 3 deputati e 1 senatore.
• Nella Ripartizione America Meridionale si vota per eleggere 2 deputati e 1 senatore.
• Nella Ripartizione America Settentrionale e Centrale si vota per eleggere 2 deputati e 1 senatore.
• Nella Ripartizione Africa, Asia, Oceania e Antartide si vota per eleggere 1 deputato e 1 senatore.
Chi vota all’estero?
Votano all’estero per corrispondenza gli elettori iscritti all’AIRE residenti nei Paesi nei quali le condizioni locali consentono il voto per corrispondenza e quelli temporaneamente all’estero per almeno tre mesi per motivi di lavoro, studio o cure mediche che abbiano presentato l’opzione per il voto all’estero al proprio Comune entro il 24 agosto 2022 nonché i loro familiari conviventi se optanti.
Come si vota?
Si vota per corrispondenza, con le modalità indicate dalla Legge 27 dicembre 2001 n. 459 e dal Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003 n. 104. In particolare:
a) gli Uffici consolari inviano per posta a ciascun elettore un plico contenente:
– il certificato elettorale (cioè il documento che certifica il diritto di voto);
– le liste dei candidati della propria ripartizione (Camera e Senato);
– le schede elettorali (una per la Camera e una per il Senato);
– una busta piccola completamente bianca;
– una busta affrancata di formato più grande recante l’indirizzo del competente Ufficio consolare;
– il presente foglio informativo.
b) tutti gli elettori che hanno compiuto il 18° anno di età alla data del 25 settembre 2022 ricevono le schede e le liste per la Camera dei Deputati e per il Senato;
c) l’elettore esprime il proprio voto tracciando un segno (ad es. una croce o una barra) sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque sul rettangolo della scheda che lo contiene utilizzando ESCLUSIVAMENTE una penna biro di colore nero o blu;
d) ciascun elettore può esprimere il voto di preferenza scrivendo il cognome del candidato nell’apposita riga posta accanto al contrassegno votato. La legge prescrive che Il numero di preferenze vari a seconda della ripartizione (massimo due preferenze nelle ripartizioni a cui sono assegnati due o più deputati o senatori e massimo una preferenza nelle altre). Ciascun elettore può esprimere tante preferenze quante sono le righe poste accanto a ciascun simbolo;
e) le schede, vanno inserite nella busta completamente bianca che deve essere accuratamente chiusa e contenere solo ed esclusivamente le schede elettorali;
f) nella busta più grande già affrancata (riportante l’indirizzo dell’Ufficio consolare competente) l’elettore inserisce il tagliando del certificato elettorale (dopo averlo staccato dal certificato seguendo l’apposita linea tratteggiata) e la busta piccola chiusa contenente le schede votate;
g) la busta già affrancata così confezionata deve essere spedita per posta, in modo che arrivi all’Ufficio consolare entro – e non oltre – le ore 16 (ora locale) del 22 settembre 2022;
h) le schede pervenute successivamente al suddetto termine non potranno essere scrutinate e saranno incenerite.
ATTENZIONE
> sulle schede, sulla busta bianca piccola e sul tagliando non deve apparire alcun segno di riconoscimento;
> sulla busta già affrancata non deve essere scritto il mittente;
> la busta bianca piccola e le schede devono essere integre;
> il voto è personale, libero e segreto ed è fatto divieto di votare più volte;
> l’elettore ha l’obbligo di custodire personalmente il materiale elettorale inviatogli dall’Ambasciata o dal Consolato;
> è assolutamente vietato cedere il materiale elettorale a terzi;
> chi viola le disposizioni in materia incorre nelle sanzioni previste dalla legge. L’art. 18 della L. 459/2001 dispone:
1. Chi commette in territorio estero taluno dei reati previsti dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è punito secondo la legge italiana. Le sanzioni previste all’articolo 100 del citato testo unico, in caso di voto per corrispondenza, si intendono raddoppiate.
2. Chiunque, in occasione delle elezioni delle Camere e dei referendum, vota sia per corrispondenza che nel seggio di ultima iscrizione in Italia, ovvero vota più volte per corrispondenza è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 52 euro a 258 euro”.
per maggiori informazioni consultare la pagina della vostra sede consolare di circoscrizione.