Per la comprensione di un articolo che potrà apparire un po’ tecnico forniamo la definizione di alcune parole chiave che facilitino la piena comprensione:
Stato membro di occupazione: Stato membro diverso da quello di residenza in cui il lavoratore svolge attività lavorativa.
Stato membro ospitante: Stato membro in cui il datore di lavoro ha inviato il lavoratore per prestare servizi.
Lavoratori transfrontalieri: coloro che lavorano in uno Stato membro diverso da quello di residenza (si recano al lavoro in un determinato paese e tornano regolarmente nel paese in cui risiedono ) .
Lavoratori distaccati: coloro che vengono inviati temporaneamente dal datore di lavoro situato in uno Stato membro a lavorare in un altro Stato membro per prestare un servizio.
Modello dp a1: Certificato di distacco del lavoratore in altro paese UE nel quale si certifica che il lavoratore resti assicurato a fini previdenziali nel paese UE in cui ha sede l’impresa distaccante o in quello di esercizio abituale dell’attività autonoma ( per esempio INPS in Italia ).
Con l’espandersi incontrollato della pandemia da Coronavirus i lavoratori che operano con nazioni diverse da quella in cui hanno stabile residenza hanno subito svantaggi innegabili. Anche molto più gravosi rispetto agli operatori all’interno del proprio paese.
All’interno di coloro che lavorano e, quindi, hanno interessi economici che coinvolgono due o più nazioni, si fa distinzione tra i lavoratori transfrontalieri ed i lavoratori distaccati. Vedremo di seguito le ripercussioni dei provvedimenti di limitazione della circolazione adottati dai governi sui lavoratori e le soluzioni ipotizzabili.
Riguardo al lavoratore transfrontaliero.
Il principio di libertà di circolazione all’interno dell’Unione Europea deve essere contestualizzato nell’ottica delle misure per la gestione delle frontiere atte a tutelare la salute durante la pandemia di Covid-19. Perciò gli Stati membri non dovrebbero impedire l’attraversamento da parte dei lavoratori transfrontalieri e stagionali e dovrebbero stabilire procedure specifiche, rapide e semplici affinché sia garantito loro un passaggio agevole. Un lavoratore transfrontaliero interessato dalle restrizioni imposte dallo Stato membro di occupazione in conseguenza della pandemia di Covid-19 deve tener presente che l’ articolo 8 del regolamento (CE) n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali sancisce che la legge applicabile ai contratti individuali di lavoro è di norma la legge vigente nello Stato membro in cui il lavoro è abitualmente svolto. Quindi se per colpa delle normative restrittive adottate nello stato membro di residenza il lavoratore transfrontaliero non sarà più in grado di recarsi al lavoro, le conseguenze giuridiche dell’impossibilità di lavorare saranno regolate dal diritto dello Stato membro in cui viene abitualmente svolto il lavoro. Pertanto a norma dell’ art. 7 del regolamento (UE) n. 492/2011 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione, il transfrontaliero potrebbe aver accesso agli stessi vantaggi sociali e fiscali concessi dallo Stato membro in cui lo stesso dovrebbe recarsi a lavorare ai lavoratori nazionali i cui diritti alla circolazione sono stati, del pari, limitati.
Il transfrontaliero costretto invece a lavorare con telelavoro dallo stato membro d’origine non verrà invece considerato un lavoratore distaccato – si veda DIRETTIVA 96/71/CE e 2014/67/UE – e quindi le condizioni di impiego vigenti nel proprio Stato membro di origine non saranno applicabili dato che la prestazione dei servizi non avviene in tale Stato membro né vi ha sede il destinatario dei servizi. Il contratto di lavoro, in caso di telelavoro, continuerà quindi ad essere disciplinato dal diritto dello Stato membro in cui il lavoratore avrebbe dovuto recarsi fisicamente a lavorare ( cosìddetto stato di occupazione ), a meno che non vi siano stati accordi differenti col datore di lavoro. Anche in questo caso, quindi, il lavoratore avrebbe accesso agli stessi vantaggi sociali e fiscali accordati dallo Stato membro di occupazione ai lavoratori nazionali i cui diritti alla circolazione sono limitati. Relativamente ai casi di esubero parziale, i lavoratori transfrontalieri possiedono gli stessi diritti dei residenti e dei lavoratori nazionali . E’ bene riferire che alcuni paesi hanno già provveduto ad accordi tra loro per introdurre le disposizioni amministrative pertinenti atte a confermare che il telelavoro non modifica la designazione relativa al paese competente.
Il transfrontaliero in disoccupazione nel periodo COVID dovrà rivolgersi pertanto all’istituzione competente di supporto alla disoccupazione del proprio Stato membro di residenza. Si avrà diritto a ricevere l’indennità di disoccupazione dal proprio Stato membro di residenza alle stesse condizioni dei disoccupati di tale Stato membro e si dovrà quindi segnalare la disponibilità al lavoro ai servizi per l’impiego nello Stato membro di residenza .
Relativamente, invece, alla sicurezza sociale la legislazione applicabile, in questa fase di restrizioni nazionali, è bene specificare che l’orientamento è improntato alla flessibilità atta a permettere ai lavoratori transfrontalieri di essere assicurati nello Stato Membro in cui erano assicurati prima dell’insorgere della pandemia. Quindi il lavoratore transfrontaliero che lavora esclusivamente in uno Stato membro diverso da quello di residenza ed assicurato presso lo Stato membro di occupazione, in questo periodo, se non potrà recarsi presso lo stato in cui dovrebbe lavorare, continuerà a beneficiare di tutte le prestazioni di sicurezza sociale previste dallo Stato membro di occupazione.
Il transfrontaliero che invece lavora sia nello Stato membro di occupazione che in quello di residenza e sia assicurato nello Stato membro di occupazione, poiché la propria attività nello Stato membro di residenza non è sostanziale (ossia risulta inferiore al 25 % del proprio tempo lavorativo ), in questo periodo potrebbe aumentare il proprio periodo di lavoro nel paese di residenza. In questo caso la legislazione dello Stato membro di residenza potrà diventare applicabile a norma dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 883/2004 solamente se il tempo medio di lavoro in un periodo di 12 mesi supera il 25 % del proprio tempo di lavoro complessivo. Il fatto che per le prossime settimane o mesi il soggetto eserciterà l’attività nello Stato membro di residenza non dovrebbe ( il condizionale è d’obbligo ) pertanto incidere sulla situazione previdenziale. Al lavoratore verrà rilasciato un documento portatile (DP) A1, rilasciato a norma dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 883/2004 dall’istituzione competente dello Stato membro di occupazione. Pertanto le restrizioni transfrontaliere ed il telelavoro non dovrebbero influenzare la posizione previdenziale.
Per i casi non ricompresi nelle specifiche precedenti sarà il datore di lavoro a dover chiedere all’Autorità competente dello Stato membro in cui vige la legislazione che si desidera applicare al proprio caso. Il datore di lavoro dovrebbe comprovare nella richiesta l’ interesse del dipendente a rimanere assicurato nello Stato membro in cui lo stesso è attualmente coperto da un regime di assicurazione.
Riguardo al lavoratore distaccato
Il lavoratore distaccato se si trova nello Stato membro ospitante e prosegue il suo lavoro in tale luogo, continuerà a vedersi applicata la legislazione dello Stato membro ospitante per quanto riguarda le condizioni fondamentali di impiego (retribuzione minima, numero massimo di ore di lavoro e periodo minimo di riposo, norme relative a salute, sicurezza e igiene sul luogo di lavoro ecc.). Nel caso in cui non sia permesso recarsi sul luogo di lavoro a causa delle restrizioni connesse alla Covid-19, dovranno essere rispettate le norme vigenti nello Stato membro ospitante. Verrà conservato, tuttavia il diritto a ricevere le prestazioni di sicurezza sociale erogate dallo Stato membro in cui versi i contributi previdenziali, e non dallo Stato membro ospitante.
Sempre in tema di sicurezza sociale, la legislazione applicabile al lavoratore distaccato in caso di restrizioni nazionali, di attraversamento delle frontiere e delle raccomandazioni di utilizzo del telelavoro saranno le seguenti: nel caso in cui l’attività del lavoratore distaccato sia iniziata antecedentemente l’emergenza da COVID 19, i provvedimenti restrittivi non dovrebbero coinvolgere il lavoratore il quale dovrebbe continuare il periodo di distacco come indicato sul modulo DP A1, e continuare a essere assicurato nello Stato membro in cui è stabilito il datore di lavoro o nel quale si è assicurati in quanto lavoratore autonomo.
Il lavoratore distaccato la cui attività nell’altro Stato membro è iniziata antecedentemente l’insorgere della pandemia di Covid-19, potrebbe essere interessato dalle restrizioni nazionali in uscita dallo Stato membro in cui opera in qualità di distaccato e desideri rientrarvi successivamente. È quanto accade a chi possiede un’ attività che viene esercitata in uno Stato membro che impone restrizioni nazionali all’ingresso di persone provenienti da altri paesi o da determinate regioni colpite dalla pandemia. Prima di uscire dallo Stato membro in cui si lavora in qualità di distaccato il lavoratore, pertanto, dovrà verificare presso le autorità competenti se sarà consentito farvi rientro. Se viene negato l’ingresso e quindi non è possibile proseguire il periodo di distacco, il datore di lavoro sarà tenuto a contattare l’istituzione competente che ha rilasciato il DP A1 al fine di ricevere ulteriori istruzioni.
Infine in relazione al lavoratore distaccato che ha iniziato l’ attività nello Stato membro ospitante posteriormente all’insorgere della pandemia, l’inizio del periodo di distacco può essere posticipato a motivo delle restrizioni nazionali all’ingresso in alcuni Stati membri. In tal caso il datore di lavoro dovrebbe contattare l’istituzione competente dello Stato membro che ha rilasciato il DP A1 per ricevere ulteriori istruzioni, oppure, in caso di lavoratore autonomo, dovrà essere lo stesso ad effettuare il contatto.
Si consiglia, ad ogni modo, stante lo stato in divenire della situazione, di chiedere aggiornamenti ad un professionista ad hoc rispetto alla data di formulazione del presente articolo.
Avv.. Federico Carminati
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Fonte: Unione Europea – European Commission – Eurpean parlament
www.europa.eu https://www.europarl.europa.eu/workingpapers/soci/w16/summary_it.htm
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