In questi ultimi mesi sono aumentate le richieste di informazioni, pervenute al nostro COMITES, sulle modalità della iscrizione AIRE, la data effettiva di iscrizione e le possibili conseguenze fiscali e tributarie sulla doppia imposizione sui redditi prodotti fuori dall’Italia per chi risiede e lavora all’estero da anni e non ha mai provveduto a regolarizzare la sua posizione come espatriato con lo Stato Italiano o lo ha fatto ma per ragioni varie la data di iscrizione AIRE effettiva non coincide con quella di espatrio e/o di residenza all’estero reale.
In questo articolo cercheremo di spiegare cosa è cambiato e cosa è rimasto uguale rispetto al passato.
È importante ricordare che la sola iscrizione AIRE non è sufficiente a dimostrare il trasferimento di residenza dal punto di vista tributario. La residenza fiscale delle persone fisiche è un aspetto molto importante quando si decide di effettuare il trasferimento di residenza all’estero.
DATA EFFETTIVA DI ISCRIZIONE AIRE. La prima novità è stata introdotta nel D.L. 22 del 25 marzo 2019 che introduce un cambio molto importante rispetto alla situazione precedente sulla data effettiva di iscrizione AIRE. Si legge infatti nell’art “3. All’articolo 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, dopo il comma 9 e’ aggiunto il seguente: «9-bis. Gli effetti della dichiarazione resa all’ufficio consolare, ai sensi dei commi 1 e 3, hanno decorrenza dalla data di presentazione della stessa, qualora non sia stata gia’ resa la dichiarazione di trasferimento di residenza all’estero presso il comune di ultima residenza, a norma della vigente legislazione anagrafica». L’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323, e’ abrogato. Le dichiarazioni di cui al presente comma presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora ricevute dall’ufficiale di anagrafe hanno decorrenza dalla medesima data.”
Quindi tutte le richieste di iscrizione AIRE presentate con data anteriore alla pubblicazione del D.L. avranno come data di inizio la data del 26 marzo 2019.
Quindi è bene ricordare che ai sensi della legge 470/1988 l’iscrizione all’AIRE è obbligatoria per tutti i cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi, per quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo. Invece non devono invece iscriversi all’A.I.R.E. le persone che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno come per esempio i lavoratori stagionali; i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963 e i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero.
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IMPORTANZA DELLA ISCRIZIONE AIRE AI FINI FISCALI. Il 19 luglio 2019, inoltre, la Agenzia delle Entrate ha chiarito per l’ennesima volta che uno dei requisiti principali per evitare (oltre a altri elementi oggettivi di prova) la doppia imposizione sui redditi prodotti all’estero è la iscrizione AIRE. Ma specifica anche che non è l’unico requisito.
Infatti nella risposta nº 270 (scaricabile da qui) si legge la seguente: “Per individuare la nozione di residenza fiscale valida ai fini dell’applicazione delle disposizioni delle Convenzioni contro le doppie imposizioni e, in particolare, della Convenzione tra Italia e Regno Unito per evitare le doppie imposizioni, ratificata dalla legge 5 novembre 1990, n. 329 (di
seguito la Convenzione o il Trattato internazionale), è necessario fare riferimento alla legislazione interna degli Stati contraenti. Si osserva, in particolare, come la Convenzione stabilisca, all’articolo 4, paragrafo 1, che l’espressione “residente di uno Stato contraente” “designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta
nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza (…) o di ogni altro criterio di natura analoga”.
A tal riguardo l’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito TUIR) considera residenti in Italia “le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile”.
Le tre condizioni sopra citate sono tra loro alternative, essendo sufficiente che sia verificato, per la maggior parte del periodo d’imposta, uno solo dei predetti requisiti affinché una persona fisica venga considerata fiscalmente residente in Italia e, viceversa, solo quando i tre presupposti della residenza sono contestualmente assenti nel periodo d’imposta di riferimento tale persona può essere ritenuta non residente nel nostro Paese.”
Il Consigliere del Comites di Madrid e del CGIE Giuseppe Stabile, in un suo post su FB in data 31 luglio, ricordando il contenuto del nuovo DL entrato in vigore, ha giustamente messo in evidenza la disparità di trattamento fiscale per i connazionali che hanno ottenuto la iscrizione AIRE con ritardo avendola presentato precedentemente al decreto medesimo: “La tempestiva cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente per gli italiani all’estero è di fondamentale importanza anche ai fini dell’obbligo sul territorio italiano della dichiarazione del periodo di imposta o delle eventuali impugnazioni di accertamento delle cartelle di pagamento.
Grazie al Decreto Legge 25 marzo 2019, n.22 (c.d. “Decreto Brexit”) il problema è stato parzialmente risolto dato che la richiesta di iscrizione all’AIRE del connazionale per le domande presentate dopo il 26 marzo 2019 avrà decorrenza dalla data di presentazione, mentre per le domande presentate prima del 26 marzo 2019, e non ancora perfezionate, avrà decorrenza dal 26 marzo 2019.Tuttavia, tutti quei connazionali già iscritti all’AIRE al tempo dell’entrata in vigore della suddetta legge si sono visti perfezionato il loro cambio di residenza anagrafica/fiscale non a decorrere dalla data di presentazione della domanda di iscrizione bensì di perfezionamento (lentezza burocratica che può tardare più di sei mesi), scaturendone così una non indifferente iniquità ed una lesione del diritto di difesa per la quale sarebbe auspicabile prevedere uno specifico intervento. P.S. Analoga situazione può avvenire nella circostanza di comunicazione di cambio di residenza all’interno della stessa circoscrizione od altra”
Immediata la reazione dei Deputati eletti all’estero del PD. Ungaro e Schiró e Garavini, che ringraziando per la segnalazione al Consigliere Stabile, hanno presentato una interrogazione parlamentare in merito, anche alla luce della risposta data dalla Agenzia delle Entrate a un cittadino italiano di cui abbiamo riferito nell’articolo sopra.
“Il ritardo dei Consolati nell’iscrivere i connazionali all’Aire può penalizzare gli italiani che si trasferiscono all’estero, ad esempio nei rapporti con il fisco italiano e l’Agenzia delle entrate. È quanto sostengono i parlamentari Pd eletti in Europa, Massimo Ungaro, Angela Schirò e Laura Garavini, che, nei rispettivi rami del Parlamento, hanno presentato una interrogazione al Ministro Tria.
Nell’interrogazione, spiega Ungaro, “chiediamo una interpretazione giusta e congrua della normativa sulla residenza fiscale e contestiamo la decisione dell’Agenzia delle Entrate di considerare residente fiscalmente in Italia un nostro connazionale (e chissà quanti altri come lui) trasferitosi in Gran Bretagna per lavoro”.
“I fatti in sintesi: un nostro connazionale, con doppia cittadinanza italiana ed inglese, dopo aver interrotto i suoi rapporti di lavoro in Italia nell’ottobre del 2017 si era trasferito a Londra nel gennaio del 2018 dove aveva iniziato un rapporto di lavoro e dove, sempre nel gennaio del 2018, aveva presentato, in maniera tempestiva e puntuale, domanda di iscrizione all’AIRE al Consolato generale di Londra”, spiega ancora Ungaro. “La sua richiesta di essere considerato residente in Gran Bretagna per tutto l’anno 2018 (in relazione ai suoi adempimenti fiscali) è stata però respinta dall’Agenzia delle Entrate per il semplice fatto che la domanda di iscrizione all’AIRE è stata inviata dal Consolato generale di Londra all’ufficiale di anagrafe in Italia (e quindi registrata) solo nel luglio 2018 e cioè con ben sei mesi di ritardo. A causa di questo ritardo, certamente non imputabile al nostro connazionale, nella registrazione dell’iscrizione all’AIRE, e conseguentemente della tardiva cancellazione del nostro connazionale dalla Anagrafe della popolazione residente in Italia, l’Agenzia delle Entrate ha fatto decorrere l’iscrizione all’AIRE dal 4 luglio 2018 decretando così la sua residenza fiscale in Italia per tutto il 2018 (iscrizione presso le anagrafi della popolazione residente per più di 183 giorni) con l’obbligo di dichiarare in Italia tutti i redditi percepiti (principio della Worldwide taxation), ai fini IRPEF e relative addizionali e comunali, nonché ai fini IVIE per l’immobile posseduto nel Regno Unito”.
“Con le colleghe Garavini e Schirò crediamo sia ingiusto ed errato, anche tecnicamente, che i nostri connazionali siano così gravemente penalizzati per un ritardo nei propri adempimenti da parte di una struttura dello Stato (in questo caso il Consolato italiano di Londra) e per questo motivo – continua il deputato – con la nostra interrogazione abbiamo chiesto al Ministro dell’Economia e delle Finanze di intervenire per indurre l’Agenzia delle Entrate a rivedere la propria decisione anche in virtù del fatto che, modificando la precedente normativa, l’articolo 16, comma 3, del decreto legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito ed entrato in vigore definitivamente, prevede che gli effetti della dichiarazione relativa al trasferimento della residenza da un comune italiano all’estero, resa all’ufficio consolare competente, decorra dalla data di presentazione”.
“Purtroppo – aggiunge Ungaro – la nuova legge non si applica ai casi pregressi. Allora attendiamo fiduciosi che il MEF, con una interpretazione estensiva, accolga la nostra richiesta al fine di applicare, per una questione di logica, di giustizia e di parità di trattamento, anche ai casi pregressi la nuova normativa. Altrimenti – conclude – dovremo intervenire legislativamente”(AISE).
Link su questi temi:
TUIR Testo Unico delle Imposte sui Redditi
Gazzetta Ufficiale Art.13 DL 22 del 25 marzo 2019
Vademecum per gli italiani in Spagna, la guida utile per la nuova emigrazione